Allegato IXSez. 5

Art. 3

Conferma formale ed adesione

In vigore dal 20 dic 1994
Conferma formale ed adesione 1. Una organizzazione internazionale può depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione. 2. Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli del presente Allegato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-ai-3-4

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