Allegato VIISez. 5

Art. 3

Costituzione del tribunale arbitrale

In vigore dal 20 dic 1994
Costituzione del tribunale arbitrale Ai fini del procedimento di cui al presente Allegato, il tribunale arbitrale, salvo quanto diversamente concordato dalle parti, è costituito come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale è composto di cinque membri; b) la parte che apre il procedimento nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco di cui all' del presente Allegato, che può essere un suo cittadino. La nomina è inserita nella notifica di cui all' del presente Allegato. c) l'altra parte della controversia, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all' del presente Allegato, nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco, che può essere un suo cittadino. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento può, entro due settimane dalla scadenza di tale termine, richiedere che la nomina avvenga conformemente alla lettera c). d) Gli altri tre membri sono nominati di comune accordo tra le parti. Essi sono scelti preferibilmente dall'elenco e sono cittadini di Stati terzi salvo che le parti non concordino diversamente. Le parti della controversia nominano il Presidente del Tribunale arbitrale tra questi tre membri. Se, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui all' del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina di uno o più dei membri del Tribunale che devono essere scelti di comune accordo, o sulla nomina del Presidente, la nomina o le nomine residue sono effettuate conformemente alla lettera c), a richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta è effettuata entro due settimane dalla scadenza del sopra menzionato periodo di 60 giorni. e) Salvo che le parti non convengano di incaricare una persona od uno Stato terzo, da esse scelto, di procedere alle nomine necessarie in applicazione delle lettere c) e d), il presidente del Tribunale internazionale per il diritto del mare effettua le nomine necessarie. Se il Presidente non può agire ai sensi della presente lettera o è cittadino di una delle parti della controversia, la nomina viene effettuta dal membro più anziano del Tribunale internazionale per il diritto del mare che è disponibile e non è cittadino di alcuna delle parti. Le nomine di cui alla presente lettera sono effettuate dall'elenco di cui all' del presente Allegato entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta ed in consultazione con le parti. I membri così nominati devono essere cittadinanze diverse e non possono essere al servizio di, o abitualmente residenti nel territorio di, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano un membro del Tribunale congiuntamente, di comune accordo. Quando vi sono più parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi è disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. Il numero dei membri del tribunale nominati separatamente dalle parti è sempre inferiore di uno rispetto al numero dei membri del tribunale che sono nominati congiuntamente dalle parti. h) Nelle controversie che coinvolgono più di due parti, si applicano le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) per quanto possibile.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-3-3

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Costituzione del tribunale arbitrale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo