Allegato VISez. 5

Art. 41

Emendamenti

In vigore dal 20 dic 1994
Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Allegato, diversi dagli emendamenti relativi alla sezione 4, non possono essere adottati che conformemente all' o per consenso da una conferenza convocata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli emendamenti alla sezione 4 possono essere adottati solo conformemente all'. 3. Il Tribunale può proporre gli emendamenti al suo Statuto che ritiene necessari, con comunicazione scritta agli Stati contraenti per le loro considerazioni conformemente ai numeri 1 e 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-41

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