Allegato VISez. 3

Art. 36

Camere ad hoc

In vigore dal 20 dic 1994
Camere ad hoc 1. La Camera delle controversie relative ai fondi marini, forma una camera ad hoc, composta di tre dei suoi membri, per conoscere di una particolare controversia che gli sia stata sottoposta conformemente all', b). La composizione di tale camera è decisa dalla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini con l'approvazione delle parti. 2. Se le parti non sono d'accordo sulla composizione di una camera ad hoc, ciascuna delle parti della controversia nomina un membro, ed il terzo membro viene da loro nominato di comune accordo. Se esse sono in disaccordo, o se una delle parti non effettua la nomina, il Presidente della Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini effettua prontamente la nomina o le nomine tra i membri della Camera, dopo avere consultato le parti. 3. I membri della camera ad hoc non devono essere al servizio di nessuna delle parti della controversia, nè essere cittadini di alcuna delle parti della controversia.
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Camere ad hoc (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo