Allegato VI›Sez. 3
Art. 33
Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni
In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni
1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia.
2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia.
3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-33