Allegato VISez. 3

Art. 33

Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni

In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia. 2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia. 3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-33

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Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo