Art. 33 · Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni
Allegato VISez. 3

Art. 33

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Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni

In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia. 2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia. 3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.
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