Allegato VI›Sez. 3
Art. 29
Maggioranza richiesta per la decisione
In vigore dal 20 dic 1994
Maggioranza richiesta per la decisione
1. Tutte le questioni sono decise a maggioranza dei membri del Tribunale che sono presenti.
2. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o del membro del Tribunale che agisce in sua vece è decisivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-29