Allegato VISez. 3

Art. 26

Dibattimento

In vigore dal 20 dic 1994
Dibattimento 1. Il dibattimento è diretto dal Presidente o, se egli non è in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice più anziano del Tribunale tra i presenti. 2. Il dibattimento è pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-26

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