Allegato VISez. 3

Art. 25

Misure cautelari

In vigore dal 20 dic 1994
Misure cautelari 1. Conformemente all', il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari. 2. Se il Tribunale non è riunito o se il numero dei membri disponibili è inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell' del presente Allegato. Nonostante l' del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure cautelari (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo