Allegato VI›Sez. 3
Art. 25
Misure cautelari
In vigore dal 20 dic 1994
Misure cautelari
1. Conformemente all', il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari.
2. Se il Tribunale non è riunito o se il numero dei membri disponibili è inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell' del presente Allegato. Nonostante l' del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia.
Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-25