Allegato VISez. 2

Art. 22

Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi

In vigore dal 20 dic 1994
Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione già in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, può, conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-22

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Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo