Allegato VI›Sez. 2
Art. 22
Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi
In vigore dal 20 dic 1994
Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi
Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione già in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, può, conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-22