Allegato VISez. 1

Art. 19

Spese del Tribunale

In vigore dal 20 dic 1994
Spese del Tribunale 1. Le spese del Tribunale sono sostenute dagli Stati contraenti e dall'Autorità alle condizioni e secondo le modalità fissate nelle riunioni degli Stati contraenti. 2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorità è parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-19

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Spese del Tribunale (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo