Allegato VI›Sez. 1
Art. 19
Spese del Tribunale
In vigore dal 20 dic 1994
Spese del Tribunale
1. Le spese del Tribunale sono sostenute dagli Stati contraenti e dall'Autorità alle condizioni e secondo le modalità fissate nelle riunioni degli Stati contraenti.
2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorità è parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.
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