Allegato VISez. 1

Art. 15

Camere speciali

In vigore dal 20 dic 1994
Camere speciali 1. Il Tribunale può costituire camere composte da tre o più dei suoi membri eletti, se lo ritiene necessario, per occuparsi di particolari categorie di controversie. 2. Se le parti lo richiedono, il Tribunale costituisce una camera per conoscere di una particolare controversia portata innanzi ad esso. La composizione di detta camera viene decisa dal Tribunale con l'approvazione delle parti. 3. Allo scopo di velocizzare la soluzione delle questioni, il Tribunale costituisce annualmente una camera composta di cinque dei suoi membri eletti che può esaminare e decidere le controversie mediante una procedura sommaria. Due membri supplenti sono inoltre nominati per sostituire quei membri che sono impossibilitati a partecipare ad uno specifico procedimento. 4. Le controversie sono esaminate e decise dalle camere previste dal presente articolo se le parti lo richiedono. 5. Le decisioni emesse da una delle camere previste nel presente articolo e nell' del presente Allegato si considerano emesse dal Tribunale.
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Camere speciali (Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo