Allegato VI›Sez. 1
Art. 18
Rimunerazione dei membri
In vigore dal 20 dic 1994
Rimunerazione dei membri
1. Ogni membro eletto del Tribunale riceve una indennità annuale e, per ogni giorno nel quale esercita le sue funzioni, una indennità speciale, a condizione che in ogni anno il totale pagabile a ciascun membro come indennità speciale non superi l'importo dell'indennità annuale.
2. Il Presidente riceve un'indennità annuale speciale.
3. Il Vice-presidente riceve un'indennità speciale per ogni giorno nel quale esercita le funzioni di Presidente.
4. I membri scelti ai sensi dell' del presente Allegato, diversi rispetto i membri eletti del Tribunale, ricevono un compenso per ciascun giorno nel quale esercitano le loro funzioni.
5. Gli stipendi, le indennità ed i compensi vengono fissati di volta in volta nelle riunioni degli Stati contraenti, tenendo conto del carico di lavoro del Tribunale. Essi non possono essere ridotti durante il mandato.
6. Lo stipendio del Cancelliere viene fissato durante le riunioni degli Stati contraenti su proposta del Tribunale.
7. I regolamenti adottati nelle riunioni degli Stati contraenti fissano le condizioni alle quali possono essere concesse le pensioni ai membri del Tribunale ed al Cancelliere,e le condizioni in base alle quali vengono rimborsate le spese di viaggio ai membri del Tribunale ed al Cancelliere.
8. Gli stipendi, le indennità ed i compensi sono esenti da imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-18