Allegato VISez. 1

Art. 17

Cittadinanza dei membri

In vigore dal 20 dic 1994
Cittadinanza dei membri 1. I membri del Tribunale che abbiano la cittadinanza di una delle parti della controversia conservano il diritto di partecipare come membri del Tribunale. 2. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza di una delle parti della controversia può scegliere una persona affinché partecipi come membro del Tribunale. 3. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, non comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza delle parti, ciascuna di tali parti può sccglicre una persona affinché partecipi come membro del Tribunale. 4. Il presente articolo si applica alle camere di cui agli del presente Allegato. In tali casi, il Presidente, consultandosi con le parti, richiede a tanti membri della camera del Tribunale quanti necessari di cedere i loro seggi ai membri del Tribunale aventi la cittadinanza delle parti interessate e, in mancanza od in caso di loro impedimento ad essere presenti, ai membri specificatamente designati dalle parti. 5. Quando più parti hanno un interesse comune ad agire, esse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, vengono considerate come una sola parte. Ogni dubbio su questo punto è risolto con decisione del Tribunale. 6. I membri scelti conformemente ai numeri 2, 3 e 4 devono rispondere ai requisiti di cui agli ed 11 del presente Allegato. Essi partecipano alla decisione in condizioni di completa uguaglianza con i loro colleghi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-17

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Cittadinanza dei membri (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo