Allegato VI›Sez. 1
Art. 12
Presidente, Vice-presidente e Cancelliere
In vigore dal 20 dic 1994
Presidente, Vice-presidente e Cancelliere
1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti.
2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario.
3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.
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