Allegato VISez. 1

Art. 12

Presidente, Vice-presidente e Cancelliere

In vigore dal 20 dic 1994
Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.
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Presidente, Vice-presidente e Cancelliere (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo