Allegato VISez. 1

Art. 8

Condizioni per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso

In vigore dal 20 dic 1994
Condizioni per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso 1. Nessun membro del Tribunale può partecipare alla soluzione di alcun caso al quale egli abbia in precedenza preso parte come agente, consigliere, od avvocato di una delle parti, o come membro di una corte o tribunale interno od internazionale, o a qualsiasi altro titolo. 2. Se, per alcuni speciali motivi, un membro del Tribunale ritiene che non dovrebbe prendere parte alla decisione di uno specifico caso, ne informa il Presidente del Tribunale. 3. Se il Presidente reputa che per speciali motivi uno dei membri del Tribunale non dovrebbe partecipare alle sedute relative ad uno specifico caso, egli ne informa quest'ultimo. 4. Ogni dubbio su questi punti viene risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-8-2

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Condizioni per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo