Allegato VISez. 1

Art. 6

Seggi vacanti

In vigore dal 20 dic 1994
Seggi vacanti 1. I seggi vacanti sono occupati secondo le stesse modalità predisposte per la prima elezione, alle condizioni contenute nelle seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento del verificarsi della vacanza, procede all'invio degli inviti di cui all' del presente Allegato, e la data dell'elezione è fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato gli Stati contraenti. 2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che restava al suo predecessore.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-6-2

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Seggi vacanti (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo