Allegato VISez. 1

Art. 3

Membri del Tribunale

In vigore dal 20 dic 1994
Membri del Tribunale 1. Il Tribunale non può avere più di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione al Tribunale, può essere considerata come cittadina di più di uno Stato si presume essere cittadina di quello Stato nel quale abitualmente esercita i diritti civili e politici. 2. Non vi devono essere meno di tre membri per ciascun gruppo geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-3-2

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Membri del Tribunale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo