Allegato VI›Sez. 1
Art. 3
Membri del Tribunale
In vigore dal 20 dic 1994
Membri del Tribunale
1. Il Tribunale non può avere più di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione al Tribunale, può essere considerata come cittadina di più di uno Stato si presume essere cittadina di quello Stato nel quale abitualmente esercita i diritti civili e politici.
2. Non vi devono essere meno di tre membri per ciascun gruppo geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-3-2