Allegato VISez. 1

Art. 5

Periodo di permanenza in carica

In vigore dal 20 dic 1994
Periodo di permanenza in carica 1. I membri del Tribunale sono eletti per un periodo di nove anni e possono essere rieletti; tuttavia, per quanto riguarda i membri eletti con la prima elezione, la carica di sette di essi cessa alla fine dei tre anni quella di altri sette alla fine dei sei anni. 2. I membri del Tribunale, la cui carica cessa alla fine dei periodi iniziali di tre e sei anni sopramenzionati, sono estratti a sorte dal Segretario generale delle Nazioni Unite immediatamente dopo la prima elezione. 3. I membri del Tribunale continuano ad adempiere alle loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti. Benché sostituiti, essi portano a termine quei procedimenti cui possano aver dato inizio prima della data della loro sostituzione. 4. In caso di dimissioni di un membro del Tribunale, la lettera di dimissioni è indirizzata al Presidente del Tribunale. Il seggio diventa vacante al momento della ricezione di tale lettera.
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Periodo di permanenza in carica (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo