Allegato V›Sez. 1
Art. 12
Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione
In vigore dal 20 dic 1994
Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione
Il fatto che una o più parti di una controversia non rispondano alla notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un ostacolo per lo svolgimento del procedimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-12