Allegato VSez. 1

Art. 12

Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione

In vigore dal 20 dic 1994
Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione Il fatto che una o più parti di una controversia non rispondano alla notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un ostacolo per lo svolgimento del procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-12

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