Allegato V›Sez. 1
Art. 10
Diritto delle parti a modificare la procedura
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto delle parti a modificare la procedura
Le parti della controversia, con un accordo applicabile unicamente a quella controversia, possono convenire di derogare qualsiasi disposizione del presente Allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-10