Allegato VSez. 1

Art. 10

Diritto delle parti a modificare la procedura

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto delle parti a modificare la procedura Le parti della controversia, con un accordo applicabile unicamente a quella controversia, possono convenire di derogare qualsiasi disposizione del presente Allegato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-10

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Diritto delle parti a modificare la procedura (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo