Art. 10 · Diritto delle parti a modificare la procedura
Allegato VSez. 1

Art. 10

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Diritto delle parti a modificare la procedura

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto delle parti a modificare la procedura Le parti della controversia, con un accordo applicabile unicamente a quella controversia, possono convenire di derogare qualsiasi disposizione del presente Allegato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-10