Allegato V›Sez. 1
Art. 8
Conclusione del procedimento
In vigore dal 20 dic 1994
Conclusione del procedimento
Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia è stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle parti ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con notifica per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, o quando è trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data di trasmissione del rapporto alle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-8