Allegato VSez. 1

Art. 8

Conclusione del procedimento

In vigore dal 20 dic 1994
Conclusione del procedimento Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia è stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle parti ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con notifica per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, o quando è trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data di trasmissione del rapporto alle parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-8

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Conclusione del procedimento (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo