Allegato V›Sez. 1
Art. 4
Procedura
In vigore dal 20 dic 1994
Procedura
La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si accordino diversamente. La commissione può, con il consenso delle parti della controversia, invitare gli Stati contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto.
Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il rapporto e le raccomandazioni della commissione sono adottati a maggioranza dei suoi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-4