Allegato VSez. 1

Art. 4

Procedura

In vigore dal 20 dic 1994
Procedura La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si accordino diversamente. La commissione può, con il consenso delle parti della controversia, invitare gli Stati contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto. Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il rapporto e le raccomandazioni della commissione sono adottati a maggioranza dei suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-4

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Procedura (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo