Allegato V›Sez. 1
Art. 2
Elenco dei conciliatori
In vigore dal 20 dic 1994
Elenco dei conciliatori
Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e conserva un elenco di conciliatori. Ogni Stato contraente ha diritto di nominare quattro conciliatori, ciascuno dei quali deve essere persona che goda della più alta reputazione possibile quanto ad imparzialità, competenza ed integrità. L'elenco è costituito dai nomi delle persone così nominate. Se, in un qualsiasi momento, i conciliatori nominati da uno Stato contraente nell'elenco così formato divengono inferiori a quattro, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. Il nome del conciliatore rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale conciliatore continua a partecipare alle commissioni di conciliazione per le quali è stato nominato fino al completamento del procedimento innanzi alla commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-2