Allegato IV›Parte XVII
Art. 13
Status giuridico, privilegi ed immunità
In vigore dal 20 dic 1994
Status giuridico, privilegi ed immunità
1. Per permettere all'Impresa di esercitare le sue funzioni, lo status, i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo, sono accordati all'Impresa nei territori degli Stati contraenti. Per dare effetto a questo principio, l'Impresa e gli Stati contraenti possono, se necessario, stipulare degli accordi speciali.
2. L'Impresa ha la capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi e, in particolare, la capacità:
a) di stipulare contratti, accordi di compartecipazione ed altri tipi di accordi, compresi gli accordi con gli Stati e le organizzazioni internazionali;
b) di acquistare, locare, detenere ed alienare beni sia immobili che mobili;
c) di essere parte nelle procedure giudiziarie.
3. a) Delle azioni giudiziarie possono essere esperite contro l'Impresa soltanto innanzi al tribunale dotato di competenza in uno Stato contraente nel territorio nel quale l'Impresa:
i) ha un ufficio o delle installazioni;
ii) ha nominato un rappresentante al fine di ricevere notificazioni di atti processuali;
iii) ha stipulato un contratto di beni e servizi;
iv) ha emesso dei titoli; o
v) è altrimenti impegnata in una attività commerciale.
b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da ogni tipo di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva prima dell'emissione di una decisione definitiva nei confronti dell'Impresa.
4. a) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da requisizioni, confische, espropri e da ogni forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di carattere discriminatorio, quale che sia la loro natura.
c) L'Impresa ed i suoi dipendenti rispettano le leggi locali ed i regolamenti di ogni Stato o territorio in cui l'Impresa od i suoi dipendenti svolgano delle attività industriali e commerciali od agiscano altrimenti.
d) Gli Stati contraenti assicurano che l'Impresa goda di tutti i diritti, privilegi ed immunità da loro accordati a quei soggetti che svolgono attività commerciali nei loro territori. Tali diritti, privilegi ed immunità vengono accordati all'Impresa secondo modalità non meno favorevoli di quelle accordate ai soggetti impegnati in simili attività commerciali. Se dei privilegi speciali sono concessi dagli Stati contraenti agli Stati in via di sviluppo od alle loro imprese commerciali, l'Impresa,gode di questi privilegi su una base preferenziale analoga.
e) Gli Stati contraenti possono accordare degli incentivi, diritti, privilegi ed immunità speciali all'Impresa senza che siano tenuti ad accordare tali incentivi, diritti, privilegi ed immunità speciali alle altre imprese commerciali.
5. L'Impresa negozia con i Paesi ospitanti nei quali sono situati i suoi uffici ed installazioni l'esenzione dalla tassazione diretta ed indiretta.
6. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per dare effetto nel proprio ordinamento ai principi enunciati dal presente Allegato ed informa l'Impresa della specifica misura che ha adottato.
7. L'impresa può rinunciare, nella misura e secondo le condizioni che essa decide, ad ogni privilegio ed immunità che le conferiscono il presente articolo o gli accordi speciali di cui al numero 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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