Allegato VSez. 1

Art. 3

Costituzione della commissione di conciliazione

In vigore dal 20 dic 1994
Costituzione della commissione di conciliazione Salvo che le parti non si accordino diversamente, la commissione di conciliazione è costituita come segue: a) Ai sensi della lettera g) la commissione di conciliazione è composta da cinque membri. b) La parte che ha introdotto il procedimento nomina due conciliatori da scegliersi preferibilmente dall'elenco di cui all' del presente Allegato, uno dei quali può essere un suo cittadino, salvo che le parti non stabiliscano diversamente. Queste nomine devono essere inserite nella notifica prevista dall' del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina due conciliatori secondo le modalità di cui alla lettera b) entro due giorni dalla ricezione della notifica di cui all' del presente Allegato. Se le nomine non vengono effettuate nei termini, la parte che ha introdotto il procedimento può, entro una settimana dalla scadenza di quel termine, o mettere fine al procedimento tramite notifica indirizzata all'altra parte o richiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare le nomine confermemente alla lettera c). d) Entro 30 giorni a partire dal momento in cui tutti e quattro i conciliatori sono stati nominati, essi nominano un quinto conciliatore scelto dall'elenco di cui all' del presente Allegato, che sarà il presidente. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, ognuna delle parti può, entro una settimana dalla scadenza di tale termine, chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare la nomina conformemente alla lettera c). e) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) o d) il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le necessarie nomine traendole dall'elenco di cui all' del presente Allegato, consultandosi con le parti della controversia. f) Si provvede ad ogni ipotesi di vacanza secondo le modalità previste per la nomina iniziale. g) Due o più parti che stabiliscono con accordo di avere un interesse comune ad agire nominano due conciliatori congiuntamente. Quando due o più parti hanno interessi ad agire disgiunti o se vi è disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, esse nominano i conciliatori separatamente. h) Nelle controversie che coinvolgono più di due parti aventi interessi ad agire disgiunti, o se vi è disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, le parti applicano, fin dove possibile, lettere da a) a f).
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-3

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Costituzione della commissione di conciliazione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo