Allegato VSez. 1

Art. 7

Rapporto

In vigore dal 20 dic 1994
Rapporto 1. La commissione prepara un rapporto entro 12 mesi dalla sua costituzione. Il suo rapporto contiene qualsiasi accordo che sia stato raggiunto e, in assenza di accordo, le sue conclusioni su tutti gli aspetti di fatto e di diritto rilevanti riguardo all'oggetto della controversia e le raccomandazioni che essa reputa appropriate al fine del raggiungimento di una soluzione amichevole. Il rapporto è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ed è immediatamente da questi essere trasmesso alle parti della controversia. 2. Il rapporto della commissione, incluse le sue conclusioni o raccomandazioni, non è vincolante per le parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-7

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Rapporto (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo