Allegato V›Sez. 1
Art. 11
Apertura del procedimento
In vigore dal 20 dic 1994
Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione
conformemente alla sezione 3 della Parte XV
Apertura del procedimento
1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, può aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia
2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, è obbligata a sottoporsi a tale procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-11