Art. 11 · Apertura del procedimento
Allegato VSez. 1

Art. 11

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Apertura del procedimento

In vigore dal 20 dic 1994
Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla sezione 3 della Parte XV Apertura del procedimento 1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, può aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia 2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, è obbligata a sottoporsi a tale procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-11