Allegato V›Sez. 1
Art. 1
Apertura del procedimento
In vigore dal 20 dic 1994
Apertura del procedimento
Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente all', di sottoporla a conciliazione ai sensi della presente sezione, una qualsiasi delle parti può aprire il procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-1