Art. 1 · Apertura del procedimento
Allegato VSez. 1

Art. 1

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Apertura del procedimento

In vigore dal 20 dic 1994
Apertura del procedimento Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente all', di sottoporla a conciliazione ai sensi della presente sezione, una qualsiasi delle parti può aprire il procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-1