Art. 8 · Conclusione del procedimento
Allegato VSez. 1

Art. 8

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Conclusione del procedimento

In vigore dal 20 dic 1994
Conclusione del procedimento Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia è stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle parti ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con notifica per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, o quando è trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data di trasmissione del rapporto alle parti.
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