Art. 12 · Presidente, Vice-presidente e Cancelliere
Allegato VISez. 1

Art. 12

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Presidente, Vice-presidente e Cancelliere

In vigore dal 20 dic 1994
Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.
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