Allegato VI›Sez. 3
Art. 24
Avvio del procedimento
In vigore dal 20 dic 1994
Avvio del procedimento
1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei casi, mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti.
2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o l'istanza a tutti gli interessati.
3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o Ìistanza a tutti gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-24