Allegato VISez. 3

Art. 24

Avvio del procedimento

In vigore dal 20 dic 1994
Avvio del procedimento 1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei casi, mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti. 2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o l'istanza a tutti gli interessati. 3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o Ìistanza a tutti gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-24

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Avvio del procedimento (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo