Allegato VISez. 3

Art. 28

Contumacia

In vigore dal 20 dic 1994
Contumacia Quando una delle parti non si presenta innanzi al Tribunale o non si difende, l'altra parte può chiedere al Tribunale di continuare il procedimento e di emettere la sua decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa di una parte non costituisce un ostacolo al procedimento. Prima di adottare la sua decisione, il Tribunale deve accertare non soltanto la sua competenza sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-28

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Contumacia (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo