Allegato VI›Sez. 3
Art. 28
Contumacia
In vigore dal 20 dic 1994
Contumacia
Quando una delle parti non si presenta innanzi al Tribunale o non si difende, l'altra parte può chiedere al Tribunale di continuare il procedimento e di emettere la sua decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa di una parte non costituisce un ostacolo al procedimento. Prima di adottare la sua decisione, il Tribunale deve accertare non soltanto la sua competenza sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Storico versioni
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