Allegato VI›Sez. 3
Art. 32
Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione
In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione
1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza ritardo tutti gli Stati contraenti.
2. Quando ai sensi dell' o 22 del presente Allegato, sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione di un accordo internazionale, il Cancelliere ne avverte tutte le parti dell'accordo.
3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-32