Allegato VISez. 3

Art. 32

Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione 1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza ritardo tutti gli Stati contraenti. 2. Quando ai sensi dell' o 22 del presente Allegato, sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione di un accordo internazionale, il Cancelliere ne avverte tutte le parti dell'accordo. 3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-32

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Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione (Art. 32 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo