Allegato VI›Sez. 3
Art. 35
Composizione
In vigore dal 20 dic 1994
Composizione
1. La Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini di cui all' del presente Allegato, è composta da 11 membri, scelti dal Tribunale tra i membri eletti, a maggioranza di questi.
2. Nella scelta dei membri della Camera, è assicurata la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica. L'Assemblea dell'Autorità può adottare delle raccomandazioni di natura generale relative a tale rappresentanza e distribuzione.
3. I membri della Camera sono scelti ogni tre anni e possono essere scelti per un secondo mandato.
4. La Camera elegge il suo Presidente tra i suoi membri, ed egli rimane in carica per la durata del mandato della Camera.
5. Se dei procedimcnti sono ancora pendenti alla fine del periodo di tre anni per il quale la Camera è stata scelta, essa deve concludere il procedimento nella sua composizione originaria.
6. Quando un seggio diviene vacante nella Camera, il Tribunale sceglie un successore tra i suoi membri eletti, successore che continua il mandato del suo predecessore.
7. Per costituire la Camera, è richiesto un quorum di sette dei membri scelti dal Tribunale.
Storico versioni
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