Allegato VI›Sez. 3
Art. 26
404 / 455Dibattimento
In vigore dal 20 dic 1994
Dibattimento
1. Il dibattimento è diretto dal Presidente o, se egli non è in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice più anziano del Tribunale tra i presenti.
2. Il dibattimento è pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
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