Art. 5 · Procedura
Allegato VIISez. 5

Art. 5

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Procedura

In vigore dal 20 dic 1994
Procedura Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunità di essere sentita e di esporre il suo caso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-5-3