Convenzione

Art. 21

Costituzione della Commissione di Conciliazione

In vigore dal 6 ott 1994
Costituzione della Commissione di Conciliazione 1. Ciascuna parte della controversia designa, dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all', un conciliatore perché faccia parte della Commissione. 2. Qualora più di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal Bureau. 3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conciliazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione può designare, o dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all', o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perché questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell'esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all'. 4. Al ricevimento della domanda o dell'accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizione del resto della Commissione. 5. Il Bureau nomina tre ulteriori conciliatori perché facciano parte della Commissione. Tale numero può essere aumentato o ridotto dal Bureau, purchè rimanga dispari. I membri del Bureau e i loro supplenti, che figurano nell'elenco dei conciliatori, possono essere designati per fare parte della Commissione. 6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau. 7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di ricusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verificatisi all'inizio o nel corso della procedura. 8. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente articolo sarà decisa dal Bureau quale questione preliminare.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-21

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