Convenzione

Art. 18

Competenza della Commissione e del Tribunale

In vigore dal 6 ott 1994
Competenza della Commissione e del Tribunale 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato. 2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-18

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