Convenzione
Art. 18
18 / 52Competenza della Commissione e del Tribunale
In vigore dal 6 ott 1994
Competenza della Commissione e del Tribunale
1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato.
2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-18