Convenzione
Art. 13
Protocollo Finanziario
In vigore dal 6 ott 1994
Protocollo Finanziario
Senza pregiudizio per le disposizioni dell', tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovrà essere adottato dal Comitato degli Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato è vincolato a tale Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-13