Convenzione
Art. 17
Spese del procedimento
In vigore dal 6 ott 1994
Spese del procedimento
Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenienti sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-17