Convenzione

Art. 17

Spese del procedimento

In vigore dal 6 ott 1994
Spese del procedimento Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenienti sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-17

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Spese del procedimento (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo