Art. 17 · Spese del procedimento
Convenzione

Art. 17

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Spese del procedimento

In vigore dal 6 ott 1994
Spese del procedimento Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenienti sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-17