Convenzione

Art. 19

Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti

In vigore dal 6 ott 1994
Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti 1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una controversia non intraprendono ulteriori azioni nei casi in cui: a) Prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia, o se tale organo si sia già pronunciato nel merito della controversia; b) Le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto dalla presente Convenzione, che abbia competenza per decidere, con effetti vincolanti, sulla controversia ad esso sottoposta o se le parti in lite hanno deciso di ricercare la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi. 2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia. 3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Commissione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell', paragrafo 1. 4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato. 5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro controversia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevimento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una soluzione della controversia. 6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo