Convenzione
Art. 20
Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione
In vigore dal 6 ott 1994
Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione
1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o più altri Stati parte. Due o più Stati parte possono altresì presentare
congiuntamente una domanda al Cancelliere.
2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione può anche essere richiesta mediante accordo tra due o più Stati parte ovvero fra uno o più Stati parte e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sarà notificato al Cancelliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-20