Convenzione

Art. 25

Esito della Conciliazione

In vigore dal 6 ott 1994
Esito della Conciliazione 1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia pervengono, con l'aiuto della Commissione di Conciliazione, a una soluzione accettabile da entrambe, esse ne consegnano i termini in un verbale di conclusione firmato dai loro rappresentanti e dai membri della Commissione. La firma di tale documento pone termine alla procedura. Il Consiglio della CSCE è informato dell'esito positivo della conciliazione tramite il Comitato degli Alti Funzionari. 2. Qualora la Commissione di Conciliazione ritenga che tutti gli aspetti della controversia e tutte le possibilità di soluzione siano stati esaminati, essa elabora un rapporto finale. Tale rapporto contiene le proposte della Commissione per facilitare un regolamento amichevole della controversia. 3. Il rapporto dalla Commissione di Conciliazione è notificato alle parti della controversia, le quali dispongono di un termine di trenta giorni per esaminarlo e comunicare al Presidente della Commissione se esse sono in grado di accettare la soluzione proposta. 4. Se una parte della controversia non accetta la soluzione proposta, l'altra o le altre parti non sono più vincolate dalla loro accettazione. 5. Se nel termine fissato al paragrafo 3 le parti della controversia non hanno accettato la soluzione proposta, il rapporto è trasmesso al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari. 6. Viene inoltre elaborato un rapporto che prevede l'immediata notifica al Consiglio della CSCE, tramite il Comitato degli Alti Funzionari, di casi in cui una parte si renda contumace o abbandoni una procedura di conciliazione dopo il suo inizio.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-25

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Esito della Conciliazione (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.) — Testo vigente | Portale Normativo