Convenzione

Art. 28

Costituzione del Tribunale Arbitrale

In vigore dal 6 ott 1994
Costituzione del Tribunale Arbitrale 1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale. 2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all' sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico arbitro. 3. Il Bureau designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto. I componenti del Bureau e i loro supplenti che figurano nell'elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale. 4. In caso d'impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il supplente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell'esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il Bureau decide. 5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbitrale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall'elenco degli arbitri redatto secondo l' o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddisfare le condizioni previste all', paragrafo 2, gode, ai fini dell'esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all'. 6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau. 7. In caso d'impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribunale nominati dal Bureau, non si procede alla sua sostituzione salvo nell'ipotesi in cui il numero dei membri designati dal Bureau diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal Bureau in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri, non si procede all'elezione di un nuovo Presidente a meno che il membro impossibilitato non sia il Presidente del Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-28

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